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slakey
Junior
Iscritto il: 30/12/2018, 23:52 Messaggi: 32
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Egregio Signor Giudice,
Come già dichiarato in precedenza, ero effettivamente presente il giorno della festa a casa di Trez il Ramingo, come testimone di quanto accaduto. Posso confermare senza alcun dubbio che, durante l'evento, venni a conoscenza della presenza del Commodoro nella dimora del Signor Trez. Tuttavia, ciò che purtroppo non ero a conoscenza, e che mi addolora profondamente, è che il Commodoro fosse ufficialmente ricercato dal Tribunale di Yew.
A causa di tale ignoranza, non ero in grado di rendermi conto della gravità della situazione. Inoltre, non posso fornire informazioni precise su quanto tempo l'individuo noto come il Commodoro abbia effettivamente trascorso nella casa del Signor Trez, né sulle sue eventuali azioni durante la sua permanenza. La mia presenza a quella festa era semplicemente un incontro sociale, senza alcuna conoscenza preventiva di queste circostanze.
Sebbene la mia ignoranza dei fatti sia stata, per me, una grave mancanza, desidero esprimere il mio più sincero rammarico per quanto accaduto. Mi addolora non solo il fatto che tali eventi siano sfociati in questa situazione legale, ma anche l'impatto che ciò ha avuto su tutti i coinvolti. Comprendo ora la serietà della situazione e mi scuso sinceramente per ogni difficoltà che possa essere derivata dalla mia partecipazione, seppur in buona fede, a quell’incontro.
Accetto, senza riserve, qualsiasi decisione che verrà presa da questo illustre Tribunale, riconoscendo pienamente il mio ruolo in questa vicenda, seppur involontario. Sono consapevole delle implicazioni legali delle mie azioni e sono pronto a scontare una pena, qualora venga ritenuto necessario, e a pagare una multa, sempre nei limiti delle mie possibilità finanziarie.
Desidero inoltre ribadire il mio impegno a collaborare pienamente con la giustizia e ad assumermi le responsabilità che mi competono. Non intendo eludere le conseguenze delle mie azioni, ma piuttosto affrontarle con rispetto e umiltà.
Vi ringrazio per l'attenzione che vorrà riservare a questa mia dichiarazione e per la comprensione che vorrà accordarmi.
Con rispetto,
Lechuck
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07/02/2025, 9:28 |
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Trez
Veterano
Iscritto il: 28/06/2017, 7:32 Messaggi: 803
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Come mio avvocato difensore nomino il mago MongoXXX, pertanto sarà lui a discutere la causa. Il mago entrò in aula con aria solenne, portando dei libri con se che appoggiò sul tavolo. Si mise degli occhiali e cominciò a sfogliare le pagine di uno di essi. "Ecco!" disse rivolgendosi alla corte, " Qui ho trovato delle narrazioni assai interessanti che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Si racconta che il Commodoro fosse un galeotto che aveva un certo margine di azione nelle galere di Sosaria, che il suo soprannome "Lo Stupratore" lo avesse conquistato con le sue azioni malvage alla guida di ciurme di briganti che infestavano i mari di Sosaria.Vi sta anche scritto che fu preso e condannato al carcere a vita, ma nonostante le sue malefatte, egli godeva di una certa libertà poichè gli era permesso molestare chiunque soggiornasse, anche per brevi periodi nelle celle del carcere. Il mio assistito,Trez il Ramingo, ebbe modo di conoscerlo e di subire le sue poco gradite attenzioni, ma la cosa più soprendente che porto all'attenzione del tribunale, fu che dietro il pagamento di una notevole somma, questo putribondo figuro ebbe la possibilità di uscire dalle prigioni. Ora leggo che il tribunale ha emesso un mandato di cattura, ma allora non si spiega perchè abbia permesso il pagamento per far uscire il Commodoro. In questo caso ravvedo un grave errore commesso da questo tribunale, se Il Commodoro rappresenta un pericolo per la comunità, nessuna somma doveva essere usata per la sua liberazione!. Leggendo poi da un altro racconto, vi trovo che il Ramingo, una volta uscito dal carcere, giurò vendetta contro di lui e si mise a cercarlo, ma senza alcun esito, questo dunque depone a favore del mio assistito, dimostra che non era certamente in combutta con il gaglioffo. Sfogliando un altro libro, leggo che, al contrario di molti membri della gilda degli HighLanders e loro amici, lui andò dal capo delle guardie di Minoc per sollecitare l'arresto del Commodoro, che si era indebitamente appropriato della stanza, ma che gli fu risposto che non era di sua competenza. Già questo a mio avviso lo scagionerebbe da ogni mancata denuncia, come dalle vostre accuse mosse nei suoi confronti, qui è tutto scritto e narrato!! Infine ho qui la copia della missiva da lui inviata alla corte di Britain per sollecitare un intervento. Ordunque uno stimato, onesto, cittadino subisce un torto e questa corte invece di dare a lui soddisfazione, lo ritiene colpevole!! Non avete trovato nulla a casa sua, quindi nessuna prova che abbia avuto a che fare con il Commodoro, la sola sventura che gli è occorsa, il fatto di averlo trovato, inspiegabilmente, in casa sua contro la sua volontà. E' direi evidente che dietro tutto ciò vi sia qualcuno che trama nell'ombra nei suoi confronti, pertanto chiedo che Trez Il Ramingo venga prosciolto da ogni accusa, e che, come da lui richiesto, gli venga data la somma di dieci milioni, come risarcimento.
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07/02/2025, 10:50 |
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OldPelio
Veterano
Iscritto il: 03/12/2017, 10:59 Messaggi: 420
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Esimio signor giudice,
concordo con Lei che la presenza del "Commodoro" dovesse essere portata a conoscenza delle autorità in quanto detto personaggio era ricercato, cosa che pensavo fosse stata già fatta, ed in attesa che il soggetto fosse preso in custodia dalla pubblica autorità, Trez lo avesse segregato in casa per evitare una sua eventuale fuga, prima dell'arrivo della guardia cittadina.
Ma evidentemente così come era stato fatto entrare all'insaputa del padrone di casa, dal suo accompagnatore sconosciuto, così la stessa persona deve averlo successivamente fatto fuggire.
Inoltre nei giorni successivi alla festa, non ebbi modo di transitare nei pressi dell'abitazione di Trez, per verificare se il commodoro fosse ancora all'interno dell'abitazione. In quanto era mia convinzione che il Commodoro fosse già ospite delle galere della città.
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07/02/2025, 11:17 |
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Il Giudice
Tribunale di Yew
Iscritto il: 28/12/2017, 22:04 Messaggi: 12
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Tribunale di Yew – SentenzaData: 8 febbraio 2025 Il Giudice, esaminati gli atti processuali e le testimonianze raccolte; esaminati i documenti presentati dalla difesa; esaminate le memorie depositate dagli imputati; rilevato che la denuncia per il reato di ostruzione alla giustizia nei confronti di Trez il Ramingo, OldPelio e LeChuck è partita d'ufficio a seguito della presentazione da parte di Trez di una denuncia personale; rilevato che dalle testimonianze emerge con chiarezza che i tre imputati erano consapevoli della presenza del latitante noto come Commodoro all'interno della residenza di Trez nelle periferie di Minoc e che, pur avendo avuto la possibilità di informare le autorità competenti, hanno omesso di farlo; Osserva:1) Trez il Ramingo, in qualità di padrone di casa, ha permesso che il Commodoro rimanesse nella propria abitazione senza denunciarne immediatamente la presenza alle autorità in questo tribunale, causando un ostacolo alle indagini e favorendo, di fatto, la sua fuga successiva. Sebbene la difesa abbia tentato di sostenere che il Commodoro fosse un intruso indesiderato, non emergono elementi sufficienti a dimostrare tale affermazione in modo inequivocabile, considerando le testimonianze contrastanti basate su vizi e comportamenti immorali dell'imputato. Pertanto, il tribunale lo ritiene colpevole di ostruzione alla giustizia e lo condanna a 5 giorni di reclusione, di cui 2 obbligatori, con una sanzione pecuniaria di 500000 monete d'oro e una cauzione fissata in 900000 monete d'oro. Lo condanna inoltre alle spese processuali per l'apertura del procedimento pari a 146000 monete d'oro. 2) OldPelio, pur riconoscendo tardivamente la necessità di segnalare la presenza del Commodoro alle autorità, ha omesso di farlo, affidandosi erroneamente all'ipotesi che qualcun altro avesse già provveduto alla denuncia. Tale negligenza, sebbene meno grave rispetto a quella di Trez, costituisce comunque un'omissione rilevante. Per questi motivi, viene condannato a 4 giorni di reclusione, di cui 2 obbligatori, con una sanzione pecuniaria di 400000 monete d'oro e una cauzione fissata in 800000 monete d'oro. 3) LeChuck, pur dichiarando di non essere a conoscenza del fatto che il Commodoro fosse ricercato dal Tribunale di Yew, ha fornito una versione dei fatti che appare contraddittoria, considerando la sua partecipazione attiva al ripristino della giustizia nella città di Trinsic. Tale dichiarazione di ignoranza risulta pertanto poco credibile e non lo esime dalla responsabilità di aver contribuito all'ostruzione della giustizia. Viene quindi condannato a 4 giorni di reclusione, di cui 2 obbligatori, con una sanzione pecuniaria di 400000 monete d'oro e una cauzione fissata in 800000 monete d'oro. Considerazioni sulla difesa di Trez Il Ramingo:In merito alla difesa avanzata dal mago MongoXXX, il tribunale osserva quanto segue:
1) Il Commodoro non è mai stato condannato all'ergastolo. La sua scarcerazione è avvenuta legalmente a seguito del pagamento in contanti della cauzione, come previsto dalle normative vigenti. Pertanto, l'insinuazione secondo cui il tribunale avrebbe commesso un errore nell'autorizzare il pagamento della cauzione è del tutto infondata e smentita dai fatti.
2) Il mandato di cattura per il Commodoro è stato emesso solo successivamente alla cauzione. Ne consegue che l'accusa mossa dal difensore in merito a una presunta negligenza del tribunale nella gestione del caso è priva di fondamento.
3) Per quanto riguarda le presunte segnalazioni effettuate presso la guardia di Minoc, non risulta alcuna documentazione ufficiale che possa confermare tali dichiarazioni o stabilire un legame con i recenti eventi criminali che hanno colpito Trinsic.
4) La richiesta avanzata dal difensore di un risarcimento pari a dieci milioni di monete d'oro per il signor Trez il Ramingo è totalmente infondata e inappropriata, oltre che priva di ogni base giuridica. Pertanto, viene rigettata integralmente. Verdetto:Per i motivi sopra esposti, il Tribunale di Yew:
1) Dichiara Trez il Ramingo, OldPelio e LeChuck colpevoli del reato di ostruzione alla giustizia.
2) Condanna i suddetti alle pene di reclusione e alle sanzioni pecuniarie sopra indicate.
3) Fissa le cauzioni per ciascuno degli imputati in proporzione alla loro responsabilità.
4) Rigetta la richiesta di risarcimento avanzata dal difensore di Trez il Ramingo.
5) Ordina l'esecuzione immediata della sentenza. Reclusione:I condannati alla reclusione dovranno prepararsi e contattare il Tribunale di Yew tramite messaggio [pm TribunaleDiYew al fine di comunicare la loro disponibilità alla carcerazione entro il 10 febbraio 2025. In caso di mancata presentazione volontaria, saranno dichiarati ricercati e nemici del regno, con conseguente raddoppio delle pene oggi assegnate.
Per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese processuali ed eventuale cauzione potranno accordarsi con il tribunale sempre mediante comunicazione privata. Così deciso in Yew, 8 febbraio 2025. Il Giudice del Tribunale di Yew
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08/02/2025, 22:56 |
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Il Giudice
Tribunale di Yew
Iscritto il: 28/12/2017, 22:04 Messaggi: 12
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Tribunale di Yew – Ordine di arrestoData: 10 febbraio 2025 A tutte le autorità preposte all’applicazione della giustizia nel Regno di Sosaria.Il Tribunale di Yew, preso atto del verbale redatto dalle guardie carcerarie in merito alla fuga di Trez il Ramingo, emette il seguente ordine di arresto immediato. Premesso che:1) Trez il Ramingo è stato condannato da questo Tribunale per il reato di ostruzione alla giustizia con una pena detentiva di 5 giorni di reclusione, oltre al pagamento di sanzioni pecuniarie e delle spese processuali. 2) Nonostante il pagamento di tali somme, durante il trasferimento in carcere, ha eluso la sorveglianza e si è dato alla fuga. 3) Le guardie carcerarie, pur avendo tentato di impedirne l’evasione, non sono riuscite a trattenerlo né a individuarne il nascondiglio. Si ordina quanto segue:1) Trez il Ramingo è ufficialmente dichiarato criminale e ricercato dalle autorità del Regno. 2) Le forze dell’ordine hanno il dovere di arrestarlo a vista e di condurlo immediatamente davanti alla giustizia. 3) La sua evasione comporta il raddoppio della pena detentiva, come stabilito dalla precedente sentenza, portando la reclusione a 10 giorni totali. 4) La sua condizione di fuggitivo lo rende nemico del Regno, con tutte le conseguenze che ne derivano. Si dispone l’immediata esecuzione del presente ordine. Così decretato in Yew, 10 febbraio 2025 Il Giudice del Tribunale di Yew
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10/02/2025, 20:12 |
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